Con il termine infedeltà aziendale si identificano i comportamenti posti in essere, in danno all’azienda da parte di un soggetto, sia esso socio o dipendente.
Tale comportamento è disciplinato dallo stesso codice civile che all’articolo 2105 che così recita – Obbligo di Fedeltà – Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Il lavoratore deve, per quanto disciplinato, astenersi da qualsiasi condotta che possa inficiare il rapporto di lavoro o che sia tale da creare conflittualità o danno alle attività poste in essere dall’azienda.
L’obbligo di fedeltà, in ambito lavorativo, è strettamente correlata con il principi della concorrenza e dello spionaggio industrale.
Nel caso in cui si sospetti di comportamenti atti a ledere i dettami sopra riportati, l’azienda potrà affidarsi ad apposite agenzie di investigazioni aziendali.
Dette agenzie, che dovranno esser autorizzate dalla prefettura del luogo ove ha sede l’azienda, compiranno azioni di investigazione al fine di verificare o meno i comportamenti dei soggetti sospettati di mal comportarsi neio confronti dell’azienda.
Dette agenzie di investigazione posso esser chiamate a raccogliere informazioni preventive circa i currculum vitae dei candidati all’assunzione. Tali investigazioni sono utili laddove il futuro dipendente debba andare a ricoprire posizioni delicate che, in caso di inottemperanza all’obbligo di fedeltà, potrebbero metter a rischio la vita stessa dell’azienda.
Con il termine infedeltà aziendale vengono identificati tutti i comportamenti scorretti e dannosi per l’azienda tenuti da dipendenti e soci infedeli, che violano cioè l’obbligo di fedeltà professionale verso il proprio datore di lavoro.
L’infedeltà aziendale trova fondamento nell’articolo 2105 del Codice Civile, che recita così: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi”.
Il lavoratore, sia esso un dipendente, un collaboratore, un socio o un amministratore, è obbligato ad essere fedele al datore di lavoro e non deve quindi tenere comportamenti atti a ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore.
Nel caso in cui si sospetti che un proprio socio o dipendente sia infedele, e quindi metta in pratica atti di concorrenza sleale o comunque lesivi nei confronti dell’azienda per cui lavora, è possibile richiedere l’intervento di un’agenzia investigativa.
l termine delle indagini viene sempre redatta una relazione investigativa che ha valore probatorio e che può quindi essere validamente utilizzata in giudizio per documentare e provare i comportamenti illeciti tenuti da soci e dipendenti infedeli nei confronti dell’azienda. Inoltre i detective possono partecipare in qualità di teste ai dibattimenti processuali.
Per maggiori informazioni visitate: http://www.inside.agency/servizi-in-evidenza/investigazioni-aziendali.php